Art. 1 - Denominazione e sede.
E' costituita in Firenze una associazione denominata ABBATIA SANCTI
SALVATORIS DE SEPTIMO "Amici della Badia di Settimo" con
sede presso l'Abbazia omonima, ora Parrocchia di San Salvatore e San
Lorenzo a Settimo, nella località che da essa prende nome,
Badia a Settimo, nel territorio del Comune di Scandicci. L'associazione
é regolata dal presente statuto.
Art. 2 - Scopo.
Scopo dell'associazione é quello di difendere, promuovere
e valorizzare, nella sua integrità, il patrimonio storico,
spirituale, culturale, architettonico ed artistico costituito dal
complesso abbaziale di S. Salvatore e S. Lorenzo a Settimo, nel
suo contesto territoriale immediato, come in quello fiorentino,
regionale ed europeo. Questo in stretta collaborazione con la Parrocchia,
che ne é giuridicamente responsabile, con le altre parrocchie
del Vicariato, con la Curia Diocesana, gli ordini, Benedettino,
Cistercense e Vallombrosano e con tutti gli Enti pubblici e privati
a qualsiasi titolo responsabili della tutela e della valorizzazione
dei beni cul
turali del nostro paese, fra i quali la Badia di Settimo ha un posto
di rilievo per la sua singolare vicenda religiosa e civile. L'associazione
non ha fini di lucro e organizza e svolge le proprie attività
sulla base del volontariato.
Art. 3 - Oggetto sociale.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà
svolgere le seguenti attività:
a) Promuovere studi e ricerche sull'Abbazia in collaborazione con
gli istituti scolastici, le università e le associazioni
culturali, nonché costituire un centro di documentazione
con sede nei locali dell'Abbazia.
b) Promuovere iniziative culturali di vario genere, sia a carattere
specialistico che divulgativo, organizzando conferenze, dibattiti,
mostre e qualsiasi altra manifestazione idonea a ricollocare la
Badia di Settimo e la sua storia al centro dell'interesse culturale
del circostante e nel suo rapporto vitale con la civiltà
fiorentina ed europea.
c) Organizzare e gestire iniziative in campo editoriale per mezzo
di periodici, libri e audiovisivi ed altri mezzi multimediali, promuovere
attività a carattere artistico e nel settore del turismo
per la conoscenza e la divulgazione delle varie proposte culturali
dell'Associazione.
d) Stipulare contratti e convenzioni con enti, associazioni o terzi.
Art. 4 - Soci.
Possono essere soci tutti i cittadini italiani o stranieri, Enti
pubblici o Privati, associazioni o Istituzioni che condividano i
fini dello statuto ed intendano offrire un contributo per realizzazione.
Si distinguono in ordinari, sostenitori onorari. I sostenitori conferiscono
una quota annuale maggiore, gli onorari sono quelli che si sono
particolarmente distinti in attività relative allo scopo
sociale ed hanno
sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione, la loro
nomina é riservata all'assemblea dei soci su proposta del
Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili
a cariche sociali. I soci ordinari sono quelli che avendone fatta
domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo
a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. Partecipano alle
assemblee con diritto di voto se in regola con gli obblighi dello
statuto e del regolamento. Partecipano alle iniziative sociali nei
modi stabiliti dal regolamento. La qualità di socio si perfeziona
con il pagamento della quota. Gli obblighi e i diritti dei soci
sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti
per alcun motivo. La qualifica di socio si perde:
a) per comportamento in contrasto con lo Statuto o con i deliberati
associativi;
b) per iriadempienza degli obblighi statutari;
c) per dimissioni, da far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo;
d) per deliberazione del Consiglio Direttivo nel caso di comportamento
scorretto o contrario allo spirito o alla missione dell'Associazione.
La decadenza viene sancita dal Consiglio con decisione inappellabile.
Art. 5 - Organi sociali.
a) L'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente.
Art. 6 - L'Assemblea.
L'Assemblea dei soci é composta da tutti i soci iscritti
nell'albo degli associati e non decaduti alla data della convocazione.
Essa delibera su tutte le questioni inerenti l'Associazione, salvo
quanto, per statuto o per legge é riservato agli altri organi.
Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente
per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio
sociale che coincide con l'anno solare. L'avviso di convocazione
contenente l'ordine del giorno deve essere comunicato ai soci per
iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata. L'Assemblea
può essere convocata poi ogni qualvolta il Presidente o il
Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o su richiesta
di un quinto degli associati e comunque entro l'ultimo trimestre
per l'elezione del Consiglio Direttivo e per l'approvazione del
bilancio sociale. L'Assemblea é da considerarsi straordinaria
quando l'argomento concerne modifiche al presente Statuto, ordinaria
negli altri casi.
L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
ed in sua assenza dal più anziano dei consiglieri ed in caso
di assenza dei consiglieri da un socio eletto dal l'assemblea. In
prima convocazione l'assemblea é validamente costituita con
la metà più uno dei soci.
Essa delibera a maggioranza dei soci presenti. Per la nomina o revoca
del Consiglio Direttivo, nonché per delibere riguardanti
responsabilità dei loro membri sono necessarie le maggioranze
richieste per la prima convocazione. Per le modifiche all'atto costitutivo
ed allo Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio,
é richiesta la presenza ed il voto favorevole di almeno tre
quarti dei soci. Il voto per delega é ammesso nelle forme
stabilite dal regolamento.
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali
e di amministrare l'associazione:
a) programma l'attività annuale e predispone il bilancio
preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo nonché la
relazione annuale sull'attività svolta;
b) redige il regolamento per il funzionamento dell'Associazione
nelle varie articolazioni;
c) delibera riguardo alla stipula di contratti di qualsiasi genere
e fissa l'importo della quota associativa annuale;
d) delibera in merito all'accoglimento delle domande di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo é composto da 5 a 7 membri, é
eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni; vi appartiene
di diritto il Parroco di S. Salvatore e S. Lorenzo a Settimo.
A1 suo interno il Consiglio elegge il Presidente e il Vice Presidente
e può delegare le sue funzioni a uno o più componenti
indicando i limiti della delega. Non sono delegabili le funzioni
di cui al punto a, b, c, d.
Il Consiglio e le cariche sono rieleggibili. Il Consiglio si riunisce
ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta
di almeno quattro consiglieri ed in ogni caso almeno tre volte l'anno.
Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti con voto favorevole
della maggioranza dei di parità prevale il voto del Presidente.
E' investito dei più ampi poteri per lo svolgimento delle
attività sociali, salvo quanto riservato dallo Statuto all'Assemblea
dei Soci. Il Consiglio nomina a maggioranza assoluta un segretario.
Art. 8 - Il Presidente.
Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, convoca
l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, lo presiede
e firma le deliberazioni.
Art. 9 - Il Vice Presidente.
Il Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo sostituisce
il Presidente nei casi di assenza o impedimento e ne assume le iniziative
allo stesso riservate dalla legge o dallo Statuto.
Art. 10 - Patrimonio ed entrate.
Il patrimonio dell'Associazione é costituito da:
a) beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per donazione o
successione;
in denaro, titoli e qualsiasi disponibilità finanziaria acquisita
o ricevuta;
c) ogni altro bene acquisito o ricevuto per essere destinato all'attività
dell'Associazione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) le quote associative annuali ed i contributi degli aderenti;
b) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche o Private,
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
e) contributi, lasciti, donazioni di terzi;
f) entrate derivanti dall'attività commerciali svolte marginalmente.
Art. 11 - Scioglimento.
L'associazione si sioglie su proposta del Consiglio Direttivo sottoposta
a delibera dell'Assemblea dei soci a maggioranza dei tre quarti
dei componenti accertato il venir meno delle condizioni essenziali
per l'attuazione dell'oggetto sociale. Essa nomina uno o più
liquidatori. L'eventuale dovrà essere devoluto alla Parrocchia
di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo.
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