Lo Statuto

 

Associazione "Abbatia Sancti Salvatoris de Septimo"
(Amici della Badia di Settimo)
Abbazia di S. Salvatore e S. Lorenzo a Settimo

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Art. 1 - Denominazione e sede.
E' costituita in Firenze una associazione denominata ABBATIA SANCTI SALVATORIS DE SEPTIMO "Amici della Badia di Settimo" con sede presso l'Abbazia omonima, ora Parrocchia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, nella località che da essa prende nome, Badia a Settimo, nel territorio del Comune di Scandicci. L'associazione é regolata dal presente statuto.

Art. 2 - Scopo.
Scopo dell'associazione é quello di difendere, promuovere e valorizzare, nella sua integrità, il patrimonio storico, spirituale, culturale, architettonico ed artistico costituito dal complesso abbaziale di S. Salvatore e S. Lorenzo a Settimo, nel suo contesto territoriale immediato, come in quello fiorentino, regionale ed europeo. Questo in stretta collaborazione con la Parrocchia, che ne é giuridicamente responsabile, con le altre parrocchie del Vicariato, con la Curia Diocesana, gli ordini, Benedettino, Cistercense e Vallombrosano e con tutti gli Enti pubblici e privati a qualsiasi titolo responsabili della tutela e della valorizzazione dei beni cul
turali del nostro paese, fra i quali la Badia di Settimo ha un posto di rilievo per la sua singolare vicenda religiosa e civile. L'associazione non ha fini di lucro e organizza e svolge le proprie attività sulla base del volontariato.

Art. 3 - Oggetto sociale.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) Promuovere studi e ricerche sull'Abbazia in collaborazione con gli istituti scolastici, le università e le associazioni culturali, nonché costituire un centro di documentazione con sede nei locali dell'Abbazia.
b) Promuovere iniziative culturali di vario genere, sia a carattere specialistico che divulgativo, organizzando conferenze, dibattiti, mostre e qualsiasi altra manifestazione idonea a ricollocare la Badia di Settimo e la sua storia al centro dell'interesse culturale del circostante e nel suo rapporto vitale con la civiltà fiorentina ed europea.
c) Organizzare e gestire iniziative in campo editoriale per mezzo di periodici, libri e audiovisivi ed altri mezzi multimediali, promuovere attività a carattere artistico e nel settore del turismo per la conoscenza e la divulgazione delle varie proposte culturali dell'Associazione.
d) Stipulare contratti e convenzioni con enti, associazioni o terzi.

Art. 4 - Soci.
Possono essere soci tutti i cittadini italiani o stranieri, Enti pubblici o Privati, associazioni o Istituzioni che condividano i fini dello statuto ed intendano offrire un contributo per realizzazione. Si distinguono in ordinari, sostenitori onorari. I sostenitori conferiscono una quota annuale maggiore, gli onorari sono quelli che si sono particolarmente distinti in attività relative allo scopo sociale ed hanno
sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione, la loro nomina é riservata all'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali. I soci ordinari sono quelli che avendone fatta domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. Partecipano alle assemblee con diritto di voto se in regola con gli obblighi dello statuto e del regolamento. Partecipano alle iniziative sociali nei modi stabiliti dal regolamento. La qualità di socio si perfeziona con il pagamento della quota. Gli obblighi e i diritti dei soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per alcun motivo. La qualifica di socio si perde:
a) per comportamento in contrasto con lo Statuto o con i deliberati associativi;
b) per iriadempienza degli obblighi statutari;
c) per dimissioni, da far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo;
d) per deliberazione del Consiglio Direttivo nel caso di comportamento scorretto o contrario allo spirito o alla missione dell'Associazione. La decadenza viene sancita dal Consiglio con decisione inappellabile.

Art. 5 - Organi sociali.
a) L'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente.

Art. 6 - L'Assemblea.
L'Assemblea dei soci é composta da tutti i soci iscritti nell'albo degli associati e non decaduti alla data della convocazione. Essa delibera su tutte le questioni inerenti l'Associazione, salvo quanto, per statuto o per legge é riservato agli altri organi. Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale che coincide con l'anno solare. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere comunicato ai soci per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata. L'Assemblea può essere convocata poi ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o su richiesta di un quinto degli associati e comunque entro l'ultimo trimestre per l'elezione del Consiglio Direttivo e per l'approvazione del bilancio sociale. L'Assemblea é da considerarsi straordinaria quando l'argomento concerne modifiche al presente Statuto, ordinaria negli altri casi.
L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal più anziano dei consiglieri ed in caso di assenza dei consiglieri da un socio eletto dal l'assemblea. In prima convocazione l'assemblea é validamente costituita con la metà più uno dei soci.
Essa delibera a maggioranza dei soci presenti. Per la nomina o revoca del Consiglio Direttivo, nonché per delibere riguardanti responsabilità dei loro membri sono necessarie le maggioranze richieste per la prima convocazione. Per le modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, é richiesta la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Il voto per delega é ammesso nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali e di amministrare l'associazione:
a) programma l'attività annuale e predispone il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo nonché la relazione annuale sull'attività svolta;
b) redige il regolamento per il funzionamento dell'Associazione nelle varie articolazioni;
c) delibera riguardo alla stipula di contratti di qualsiasi genere e fissa l'importo della quota associativa annuale;
d) delibera in merito all'accoglimento delle domande di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo é composto da 5 a 7 membri, é eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni; vi appartiene di diritto il Parroco di S. Salvatore e S. Lorenzo a Settimo.
A1 suo interno il Consiglio elegge il Presidente e il Vice Presidente e può delegare le sue funzioni a uno o più componenti indicando i limiti della delega. Non sono delegabili le funzioni di cui al punto a, b, c, d.
Il Consiglio e le cariche sono rieleggibili. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro consiglieri ed in ogni caso almeno tre volte l'anno. Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti con voto favorevole della maggioranza dei di parità prevale il voto del Presidente. E' investito dei più ampi poteri per lo svolgimento delle attività sociali, salvo quanto riservato dallo Statuto all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio nomina a maggioranza assoluta un segretario.

Art. 8 - Il Presidente.
Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, convoca l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, lo presiede e firma le deliberazioni.

Art. 9 - Il Vice Presidente.
Il Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento e ne assume le iniziative allo stesso riservate dalla legge o dallo Statuto.


Art. 10 - Patrimonio ed entrate.
Il patrimonio dell'Associazione é costituito da:
a) beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per donazione o successione;
in denaro, titoli e qualsiasi disponibilità finanziaria acquisita o ricevuta;
c) ogni altro bene acquisito o ricevuto per essere destinato all'attività dell'Associazione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) le quote associative annuali ed i contributi degli aderenti;
b) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche o Private, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) contributi, lasciti, donazioni di terzi;
f) entrate derivanti dall'attività commerciali svolte marginalmente.

Art. 11 - Scioglimento.
L'associazione si sioglie su proposta del Consiglio Direttivo sottoposta a delibera dell'Assemblea dei soci a maggioranza dei tre quarti dei componenti accertato il venir meno delle condizioni essenziali per l'attuazione dell'oggetto sociale. Essa nomina uno o più liquidatori. L'eventuale dovrà essere devoluto alla Parrocchia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo.